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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. 442

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
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Testo in vigore dal: 1-11-1987
al: 30-12-1987
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare la
fiscalizzazione  degli  oneri sociali e degli sgravi contributivi nel
Mezzogiorno,  di  adottare  misure  per  taluni settori in crisi e di
emanare norme in materia di organizzazione dell'INPS;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
all'articolo  3  del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad
applicarsi  fino  a  tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre
1986.
  2.  A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3
luglio  1986,  n.  328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio  1986, n. 440, e' concessa, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al
30  novembre  1988,  una  riduzione  per  ogni  mensilita', fino alla
dodicesima  compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:
    a) lire 26.000 per ogni dipendente;
    b)  ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate
nell'articolo i, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e
nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;
    c)  ulteriori  lire  28.000 per i dipendenti delle imprese di cui
alla  lettera  b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del
testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  3.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  2, con pari decorrenza, sono
maggiorate  di  un  terzo  per  il  personale  marittimo  che  non ha
continuita' di rapporto di lavoro.
  4.  Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e'
sostituito dal seguente:
  "1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e'
concessa  ai  datori  di  lavoro  del  settore  agricolo operanti nei
territori  di  cui  all'articolo  1 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento
dei  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  per  il  personale
dipendente  cosi'  come determinati dalle disposizioni vigenti per le
assicurazioni generali obbligatorie".
  5.  A favore dei datori di lavoro del settore agricolo e' concessa,
a  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1987 e fino a
tutto  il  periodo  di  paga  in  corso al 30 novembre 1988, per ogni
mensilita'   fino   alla   dodicesima  compresa,  una  riduzione  sul
contributo  di  cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986,  n.  41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione
sono  esclusi  i  datori  di lavoro del settore agricolo operanti nei
territori  di  cui  all'articolo  1 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  6.  A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma
19,  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo
1  della  legge  8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e
degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano
le  prestazioni  assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le
istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza, e' concessa per
ogni  mensilita',  fino  alla  dodicesima  compresa una riduzione sul
contributo  di  cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.
  7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella
di  cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, si
applicano  sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi
di malattia e di maternita' dovuti.
  8.   Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso  di
corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al
mese,  sono  diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile
per  ogni  giornata  non  retribuita  e,  nel  caso di lavoro a tempo
parziale  di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  sono  attribuite  per  ogni  ora di attivita' in misura pari al
quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni
mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.
  9.  L'ammontare  delle  riduzioni  di  cui  al presente articolo e'
rivalutato  annualmente  dalla legge finanziaria in ragione del tasso
di inflazione programmato.
  10.  Le  riduzioni  di  cui al presente articolo non spettano per i
lavoratori che:
    a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
    b)  siano  stati  denunciati  con  orari  o  giornate  di  lavoro
inferiori a quelli effettivamente svolti;
    c)  siano  stati  denunciati  con retribuzioni inferiori a quelle
minime  previste  dai  contratti collettivi nazionali e provinciali a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.
  11.  Le  disposizioni  di  cui al comma 10 operano limitatamente ai
periodi  di  inosservanza  anche di una delle condizioni previste dal
comma stesso.
  12.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato  in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi
per  il  1988,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1987-89, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1987,  all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110
miliardi  per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico
accantonamento  "Proroga  fiscalizzazione  dei contributi di malattia
ivi  compreso  il settore del commercio" e, quanto a lire 30 miliardi
per  ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento
concernente  "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n.
392 (equo canone)".
  13.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.