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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 aprile 1987, n. 419

Equipollenza dei titoli rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste al dottorato di ricerca.

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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  28-10-1987

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la documentata richiesta della Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste intesa ad ottenere l'equipollenza al dottorato di ricerca dei titoli di perfezionamento da essa rilasciati;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato

che detta Scuola è assimilabile ai corsi di dottorato di ricerca per struttura, ordinamento, attività di studio e di ricerca; Decreta:

Art. 1


Su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i diplomi di perfezionamento scientifico qui di seguito elencati, rilasciati dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, sono equipollenti a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
diploma di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nei settori della fisica delle particelle elementari e della fisica degli stadi condensati è equipollente con il titolo di dottore di ricerca in fisica;
diploma di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nei settori della fisica matematica e dell'analisi funzionale è equipollente con il titolo di dottore di ricerca in matematica;
diploma di perfezionamento scientifico (Doctor Philosophiae) nel settore dell'astrofisica è equipollente con il titolo di dottore di ricerca in astronomia.
NOTE

Nota alle premesse:
L'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) così recita:
"Art. 74 (Riconoscimenti ed equipollenze). - Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e in numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso".