stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 ottobre 1987, n. 417

Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  13-10-1987 al: 30-4-1990
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare fino ai 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze di concreto, con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;
b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.
2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.
3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.
NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.