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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 2 ottobre 1987, n. 416

Modificazione all'ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti suini.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-10-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, e successive modifiche;

Ritenuto

necessario disciplinare, nelle province nelle quali è stata resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei suini, l'afflusso dei suini provenienti dalle altre province italiane e in importazione dai Paesi terzi allo scopo di consentire alle unità sanitarie locali di programmare in tempo utile e di attuare nei termini prescritti gli interventi immunizzanti previsti dalla ordinanza ministeriale 22 luglio 1987, n. 313, sopracitata; Ordina:

Art. 1


All'art. 5 dell'ordinanza 22 luglio 1987, n. 313, citata in premessa, è aggiunto il seguente comma:
"Agli stessi fini, coloro che intendono introdurre suini negli allevamenti siti nelle province di cui all'art. 1 della presente ordinanza, suini provenienti dalle altre province italiane o importati dall'estero devono comunicare alla unità sanitaria locale competente per territorio, con un preavviso di almeno dieci giorni, la data di arrivo ed il numero degli animali da sottoporre all'intervento vaccinale di cui alla lettera D) del precedente art. 2".