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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 384

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1987, n. 470 (in G.U. 19/11/1987, n.271). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1989)
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Testo in vigore dal: 20-9-1987
al: 18-11-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
interventi  in  favore  delle  popolazioni  colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1987;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile, di concerto
con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello
spettacolo,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, delle
finanze e del tesoro;

                                EMANA

                        il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Ai  fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente
decreto,  l'individuazione  dei  comuni  della  Valtellina, della Val
Formazza,  della  Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone
dell'Italia  settentrionale  e  centrale,  colpiti  dalle eccezionali
avversita'  atmosferiche  dei  mesi di luglio e agosto 1987, ha luogo
con  decreto  del  Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il
Consiglio dei Ministri.
  2.  Per  far  fronte  agli  interventi urgenti nei comuni di cui al
comma  1  e'  autorizzata  la spesa di lire 630 miliardi a carico del
fondo  per  la  proiezione  civile.  A tale fine il fondo medesimo e'
integrato  della  somma  di lire 630 miliardi, in ragione di lire 325
miliardi  per l'anno 1987 e di lire 305 miliardi per l'anno 1988. Per
gli  interventi  di  competenza  delle amministrazioni dello Stato si
applica  l'articolo  8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363.
  3.  L'attivita' del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9
del   decreto-legge   26   maggio   1984,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogata al 31
dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi
di lire, e' posto a carico del fondo per la protezione civile.
  4.   Il   gruppo   nazionale   per   la   difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  provvede altresi' a ricerche specifiche nei territori
di  cui  al  comma  1  e a tal fine e' integrato da un rappresentante
designato,  di  volta  in volta, dal presidente della regione o della
provincia autonoma interessata.
  5.  Il  gruppo  di  cui  al  comma  4 compila, inoltre, studi sugli
specifici   problemi  concernenti  la  previsione  e  prevenzione  di
catastrofi idrogeologiche in Valtellina.
  6.  Per far fronte alle necessita' delle strutture della protezione
civile,  e'  autorizzata  la costituzione, di concerto tra i Ministri
per  il  coordinamento  della protezione civile e dell'interno, di un
centro   polifunzionale   per   il   coordinamento   ed  il  supporto
logistico-operativo  delle  rispettive attivita' di pronto intervento
da compiersi nelle aree del centro-nord, la cui spesa, nonche' quella
relativa  alla  manutenzione  dei  mezzi  meccanici in dotazione alla
protezione   civile   nell'ambito  di  competenza  dei  due  suddetti
Ministri,  valutata  complessivamente  in  lire 10 miliardi annui per
ciascuno  degli  anni  1988, 1989 e 1990, e' posta a carico del fondo
per la protezione civile.