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DECRETO-LEGGE 4 agosto 1987, n. 325

Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 402 (in G.U. 03/10/1987, n.231). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-8-1987 al: 3-12-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti indifferibili intesi a consentire, mediante una temporanea riduzione della durata dei corsi di formazione, l'immediato impiego di un considerevole contingente delle Forze di polizia;
Ricorrendo analoga necessità ed urgenza per un aumento dell'organico e per misure indispensabili in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale
1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.
2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.