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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 398 (in G.U. 03/10/1987, n.231) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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vigente al 15/11/2024
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Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia  di  tutela  dei  lavoratori  italiani  operanti  nei   Paesi
extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate  dai  fondi
speciali gestiti dall'INPS; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 1987; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
(Obbligatorieta'  delle  assicurazioni  sociali  per   i   lavoratori
                    italiani operanti all'estero) 
 
  1.  I   lavoratori   italiani   operanti   all'estero,   in   Paesi
extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi  di  sicurezza
sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di
cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle  seguenti  forme
di previdenza ed assistenza sociale, con le modalita' in  vigore  nel
territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5: 
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    b) assicurazione contro la tubercolosi; 
    c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 
    d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    e) assicurazione contro le malattie; 
    f) assicurazione di maternita'. 
  2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da  1  a
5, per i lavoratori  italiani  assunti  nel  territorio  nazionale  o
trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse  o
attivita' lavorative in Paesi extracomunitari: 
    a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la  propria
sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; 
    b) le societa' costituite all'estero con partecipazione  italiana
di controllo ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del  codice
civile; 
    c) le societa' costituite all'estero, in cui  persone  fisiche  e
giuridiche di nazionalita' italiana  partecipano  direttamente,  o  a
mezzo di societa' da esse  controllate,  in  misura  complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale; 
    d) i datori di lavoro stranieri. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di
assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151)).