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MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 313

Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei suini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1987)
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  31-7-1987

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, e successive modifiche;
Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale
della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia aftosa;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità nelle
sedute del 18 febbraio 1987 e dell'11 giugno 1987;
Constatato che l'afta epizootica si è manifestata con insistenza in un recente passato in numerosi allevamenti di suini di alcune province del territorio nazionale;

Ritenuto

opportuno attuare un programma di vaccinazione antiaftosa di emergenza ai fini della difesa sanitaria degli allevamenti di suini nelle zone maggiormente esposte al rischio dell'infezione; Ordina:

Art. 1


Nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Modena, Reggio Emilia, Parma è resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei suini con vaccino monovalente A5 che deve essere attuata nei modi e nei termini indicati nei successivi articoli.