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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 277

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1987)
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Testo in vigore dal:  15-7-1987 al: 12-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.
2. La eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'articolo 2 della citata legge n. 163, e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la Commissione centrale per la musica.
3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.
4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed è pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta liquidazione sarà disposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.
5. Le spese per eventuali "tournees" all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.