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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1987, n. 273

Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonchè sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1987)
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Testo in vigore dal:  11-7-1987 al: 9-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonché ad assicurare più efficaci controlli su determinate attività connesse al settore agricolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1 settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.
2. Col decreto di cui al comma 1 è determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.
3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalità relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonché gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.
4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, è corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.