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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 1987, n. 246

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2019)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.
Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 maggio 1987

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 maggio 1987 Il Ministro: SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:
- La legge n. 1570/1941 reca: "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 469/1961 (Ordinamento dei servizi antincendi e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:
"Art. 1 [come modificato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996]. - Sono attribuiti al Ministero dell'interno:
a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.
Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.
Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.
Art. 2. - Spetta al Ministero dell'interno provvedere:
a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;
b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento) è il seguente:
"Art. 2. - Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:
a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;
c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.
Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.
In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo".
- Il testo degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 577/1982 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi) è il seguente:
"Art. 10 (Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;
da quando esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della "piccola industria" ed uno della Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.
Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente".