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MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 25 maggio 1987, n. 219

Modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

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Testo in vigore dal:  21-6-1987

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219)
Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto il proprio decreto 12 febbraio 1987, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987, disciplinante l'attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, del citato decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8;
Considerato che l'anzidetta legge 27 marzo 1987, n. 120, ha apportato modificazioni alle succitate disposizioni previste dai punti 1 e 2 del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8;

Ravvisata,

pertanto, la necessità di prevedere le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8, alla luce delle modificazioni contenute nella predetta legge di conversione; Decreta:

Art. 1

1. Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei nuclei industriali di cui all'allegato elenco (allegato A), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo.
2. Sono prioritariamente ammissibili a contributo le iniziative industriali di cui ai punti I e II che seguono:
I) Le iniziative per interventi nei settori o comparti di seguito elencati:
a) costruzione di sistemi per il controllo di processi industriali (345.3);
b) costruzione di componenti elettronici (345.4) compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettronici;
c) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT);
d) costruzione e riparazione di aeronavi (364), comprese altre produzioni aerospaziali;
e) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);
f) impianti per la produzione di software per il mercato;
g) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);
h) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);
i) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche; plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);
l) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);
m) attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);
n) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT);
II) le iniziative promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.
3. La spesa ammissibile a contributo non può superare in ogni caso l'importo massimo di 50 miliardi di lire.
4. Le iniziative di cui sopra, se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, non possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti abbiano collegamenti impiantistici, siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, affini, non siano autonomamente collocabili sul mercato.
5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti.
6. Non possono essere ammesse a contributo le iniziative industriali per i settori o comparti di cui ai punti 4 e 5 della delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986.