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LEGGE 10 marzo 1987, n. 100

Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1987 al: 16-4-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
2. Il predetto trattamento è ridotto:
a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
4. La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 è effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.
5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), come sostituito dall'art. 6 della legge n. 27/1981, è il seguente:
"Art. 13 (Indennità di missione). - Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennità di cui al primo comma è corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla metà per il secondo anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennità di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonché il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".