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COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 febbraio 1987, n. 94

Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  4-4-1987

Art. 1

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, che istituisce, tra l'altro, il "Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione" per la concessione di contributi a cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;
Vista la propria delibera in data 19 dicembre 1985, adottata in applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare direttive per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata, nonché per il coordinamento con le altre agevolazioni alle iniziative industriali previste da leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo comma e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Vista la nota in data 16 gennaio 1987 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che la commissione delle Comunità europee ha dato il proprio assenso per l'applicazione della legge n. 49/1985;
Ritenuto di integrare le direttive di cui alla citata delibera CIPI del 19 dicembre 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1986, n. 22, con ulteriori indicazioni coerenti con gli orientamenti emersi nei contatti con la commissione delle Comunità europee;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, da destinare alle società finanziarie di cui all'art. 16, possono essere concessi per iniziative di cooperative di produzione e lavoro costituite da non più di 100 soci lavoratori.
Nel caso di iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore tessile e abbigliamento il numero dei soci lavoratori non potrà superare le 50 unità lavorative.
2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale, anche per iniziative di cooperative di produzione e lavoro con più di 100 soci lavoratori, ovvero con più di 50 soci lavoratori nel caso di cooperative operanti nel settore tessile e abbigliamento, purché le iniziative stesse siano caratterizzate da contenuti occupazionali e tecnologici particolarmente qualificati e meritevoli.
3. Le iniziative di cui al punto 2, saranno notificate, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla commissione delle Comunità europee e potranno beneficiare dei contributi soltanto a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie.
4. Il punto 5 della delibera del CIPI del 19 dicembre 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1986, n. 22, è così modificato:
I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge n. 49/1985 non potranno riguardare, fino a nuove determinazioni, iniziative di cooperative di produzione e lavoro concernenti la realizzazione, nel settore industriale, di nuovi impianti e di ampliamenti localizzati:
a) nel Mezzogiorno, nei comparti sospesi o esclusi elencati nei punti 4 e 5 della delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1986, n. 192;
b) nelle rimanenti aree del Paese nei comparti sospesi individuati nel punto 3 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 e nella delibera del CIPE del 28 marzo 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1985, n. 95, nonché del CIPI del 16 novembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1978, n. 356.
Le iniziative di riattivazione in ogni settore sono ammissibili alle agevolazioni.
Gli interventi dovranno essere coerenti con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; in particolare, le iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore agricolo o agro-alimentare potranno essere prese in considerazione soltanto nei limiti consentiti dalla normativa concernente la politica agricola comune.
5. Qualora per una iniziativa prevista dalla legge n. 49/1985 si verifichi un caso significativo di cumulo degli aiuti secondo le regole delle Comunità europee di cui alla Gazzetta Ufficiale n. C3 del 5 gennaio 1985 (85/CE/03 - Comunicazione della commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima), l'iniziativa medesima sarà preliminarmente notificata, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla commissione delle Comunità europee e potrà beneficiare delle agevolazioni stesse soltanto a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie.
6. La sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca Nazionale del lavoro dovrà curare che i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1985 n. 49 non superino, di norma, il 70% del costo dell'investimento. Tale limite, tuttavia, potrà essere elevato fino alla copertura dell'intero ammontare dell'investimento previsto in presenza di progetti localizzati nel Mezzogiorno ovvero con obiettive e particolari esigenze di carattere finanziario in relazione alle capacità di autofinanziamento.
7. La stessa sezione speciale dovrà curare che le disposizioni di cui al punto 4 siano applicate per i finanziamenti agevolati a valere sul Foncooper concessi anche a cooperative che non siano di produzione e lavoro.
8. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 12 febbraio 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE

Nota al punto 4, lettera b):
Si riproduce il testo del punto 3 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 non pubblicata nella Gazzetta Ufficiale:
"3. - È sospesa, sino a nuove determinazioni di questo Comitato, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, relative ai seguenti settori e comparti industriali:
a) industria petrolifera, relativamente alle produzioni di cui alle classi e sottoclassi 3/13/29 (raffinazione di petrolio) e 3.13.30 (produzione e lavorazione di olii minerali, miscele lubrificanti e affini) della classificazione delle attività economiche ISTAT del 1971;
b) industria chimica di base (primaria) secondo le definizioni del progetto di promozione per l'industria chimica di base, approvato dal CIPE il 6 dicembre 1971, salve le produzioni intermedie per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;
c) produzione di fibre sintetiche, limitatamente ai comparti la cui capacità produttiva appare sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del mercato;
d) metallurgia non ferrosa, limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salve le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;
e) industria della carta, salve le produzioni per le quali la capacità produttiva nazionale, compresa quella in corso di realizzazione, appare insufficiente rispetto alla domanda interna;
f) produzione di cemento;
g) estrazione, frantumazione e vagliatura di pietrame per la produzione di inerti;
h) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco;
i) produzioni di calcestruzzo e di conglomerati bituminosi;
l) infustamento di cherosene;
m) imbottigliamento di gas in bombole;
n) autofficine;
o) studi fotografici;
p) industria molitoria;
q) industria della pastificazione, salvi i progetti intesi, nel Mezzogiorno, ad ampliare impianti esistenti;
r) torrefazione di caffè;
s) industria idrominerale;
t) produzione e raffinazione dello zucchero, ad eccezione delle iniziative di ampliamento di stabilimenti dislocati nel Mezzogiorno in comprensori agricoli nei quali si manifesti un importante sviluppo a carattere permanente della produzione bieticola;
u) allevamenti avicoli a carattere industriale nell'Italia centro-settentrionale.
È altresì sospesa, fino a nuove determinazioni, l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative concernenti la realizzazione di nuovi impianti nel settore della costruzione e riparazione di materiale ferrotranviario, ad accezione degli impianti localizzati in Sardegna".