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MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 febbraio 1987, n. 90

Organizzazione e procedure, previste dall'art. 7 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 23/03/1987, n. 68 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/1987)
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Testo in vigore dal:  16-4-1987
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Art. 1

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, che stabilisce una nuova disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, definendo i compiti del Nucleo stesso, la sua posizione alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, la sua composizione, la procedura per la nomina e la determinazione del trattamento economico dei suoi membri e degli addetti alla sua segreteria come assistenti, lo stato giuridico dei suoi componenti e gli adempimenti attraverso i quali viene informato il Parlamento sulla sua attività ed il suo funzionamento;
Visto in particolare l'art. 7 della citata legge n. 878 del 1986, che demanda al Ministro del bilancio e della programmazione economica il compito di definire con proprio decreto, su proposta del segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, l'organizzazione e le procedure e di impartire le direttive per il funzionamento del Nucleo, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni ad essi affidate;
Considerata l'esigenza di definire un'organizzazione interna del Nucleo e procedure operative che consentano al Nucleo stesso di rispondere nel modo più efficiente ai compiti affidatigli e ad un tempo assicurino la maggiore possibile trasparenza delle sue attività di istruttoria e di valutazione;
Vista la proposta formulata al riguardo dal segretario generale della programmazione economica, con nota n. 2/573 del 10 febbraio 1987;
Preso atto del parere favorevole espresso dal CIPE nella seduta del 17 febbraio 1987;

Decreta:

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione economica, il quale ne assicura il funzionamento secondo le difettive impartite e le procedure definite dal Ministro, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo stesso sancita dalla legge.
Il Nucleo è ordinato in una direzione e nei seguenti otto settori:
attività direttamente produttive e infrastrutture relative;
aree metropolitane e recupero centri urbani;
beni culturali, artistici e turismo;
sanità ed edilizia ospedaliera;
ricerca scientifica, università, scuola;
risanamento, protezione e sviluppo ambientale; difesa suolo;
sistemi informativi e trattamento dati;
bilanci finanziari, problemi istituzionali ed organizzativi.
Ai fini del più efficace svolgimento dei compiti del Nucleo è altresì costituito al suo interno il comitato di coordinamento di cui al successivo punto 5.
2. Il segretario generale della programmazione economica:
a) definisce le linee generali dei programmi di attività del Nucleo, indicando le priorità dei diversi adempimenti, ed assegna al Nucleo i piani ed i progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre ad istruttoria tecnica ed a valutazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 878 del 1986;
b) cura i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le aziende preposte alla redazione o alla promozione dei suddetti piani e progetti e definisce con questi le modalità e le forme per la comunicazione degli atti istruttori;
c) sottopone al Ministro i provvedimenti da adottare nei confronti dei membri del Nucleo a carico dei quali siano emerse gravi carenze
((nell'))
adempimento dei propri doveri d'ufficio;
d) sottopone con motivato parere alle determinazioni del Ministro, sentito il direttore del Nucleo, le richieste dei membri del Nucleo intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi da altre amministrazioni ed enti;
e) dispone, con propri ordini di servizio, sentito il direttore del Nucleo, l'assegnazione degli assistenti e dell'altro personale della segreteria ai vari settori e compiti del Nucleo;
f) firma la corrispondenza in partenza relativa all'attività del Nucleo;
g) approva le missioni sul territorio nazionale dei membri e del personale di segreteria del Nucleo e sottopone all'approvazione del Ministro quelle all'estero;
h) tiene il Ministro costantemente informato sui programmi di attività del Nucleo e sull'andamento dei lavori di istruttoria e di valutazione e sulle problematiche ad esso relative.
3. Il direttore del Nucleo, scelto tra i suoi membri:
a) definisce e coordina l'attività dei settori e dei membri del Nucleo al fine della realizzazione dei programmi;
b) presiede, in assenza del segretario generale della programmazione economica, il comitato di coordinamento;
c) riferisce al segretario generale della programmazione economica sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività del Nucleo;
d) vigila, assieme ai competenti capi settore di cui al successivo punto 4, sull'adempimento dei doveri d'ufficio da parte degli altri membri del Nucleo;
e) provvede all'assegnazione della corrispondenza in arrivo ai competenti settori, previa protocollazione sui registri di un'apposita sezione dell'archivio della segreteria generale della programmazione e sigla la corrispondenza in partenza;
f) segnala al segretario generale della programmazione economica le eventuali carenze emerse a carico di membri del Nucleo nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, per le misure da sottoporre alle determinazioni del Ministro;
g) provvede alle attività per la gestione amministrativa dei membri e del personale addetti al Nucleo.
Il direttore del Nucleo dispone di una segreteria che cura gli affari generali del Nucleo ed alla quale fa capo l'archivio del Nucleo stesso.
4. Su proposta formulata dal segretario generale della programmazione economica, sentito il direttore del Nucleo, a ciascun settore è preposto con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un membro del Nucleo con responsabilità di coordinamento. Con lo stesso o con successivi decreti a ciascun settore sono assegnati i vari membri del Nucleo. Con le stesse procedure i capi settore e gli addetti ai settori possono essere altrimenti destinati.
In particolare ciascun capo settore:
a) sovraintende all'esecuzione, nell'ambito di propria competenza, del programma di lavoro definito dal segretario generale della programmazione economica, coordinando nei tempi e nelle modalità l'attività dei membri assegnati al rispettivo settore, ferma restando l'autonomia tecnica dei membri stessi nelle proprie attività istruttorie e di valutazione;
b) segnala, con motivata relazione, al direttore del Nucleo per il seguito di competenza, le eventuali carenze riscontrate a carico di membri e di personale di segreteria per il proprio settore nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio;
c) dispone per lo smaltimento della corrispondenza in arrivo assegnata al proprio settore e sigla la corrispondenza in partenza relativa agli aspetti specifici dell'attività del settore stesso;
d) segnala al direttore del Nucleo, per il seguito di competenza, le esigenze del proprio settore per quanto concerne l'acquisizione, la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature tecniche.
5. Sotto la presidenza del segretario generale della programmazione economica o, in sua assenza, del direttore del Nucleo, opera il comitato di coordinamento composto dal direttore stesso del Nucleo e dai capi settore. Possono essere chiamati, a partecipare alle riunioni del comitato altri membri del Nucleo in relazione alla propria sfera di competenza.
Il comitato si riunisce su convocazione del segretario generale della programmazione economica o, in assenza di questi, del direttore del Nucleo per esprimere
((parere))
su tutte le questioni sottoposte dal presidente ed in particolare:
a) predispone gli elementi per la relazione annuale di cui all'art. 6, primo comma, della legge n. 878 del 1986, sull'attività e sul funzionamento del Nucleo;
b) esamina le questioni metodologiche relative all'attività istruttoria e di valutazione dei settori e dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 7, al fine di assicurare uniformità di impostazione, nel rispetto comunque dell'autonomia tecnica dei singoli membri;
c) definisce le attività intese alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 878 del 1986.
L'incarico di segretario del comitato di coordinamento è svolto da un funzionario della segreteria del direttore del Nucleo, che per ogni seduta redige verbale.
6. I membri del Nucleo di valutazione, ferma restando l'estensione a quelli non appartenenti all'amministrazione statale delle norme sui diritti, sui doveri e sulle responsabilità dettate per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, se nominati a tempo pieno:
a) sono tenuti ad una prestazione di lavoro almeno pari a quella prevista per i dirigenti dello Stato;
b) non possono accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto espressa autorizzazione del Ministro. A tal fine debbono proporre per via gerarchica al Ministro istanza, con la quale dichiarano sotto la propria responsabilità che l'incarico offerto loro non è in alcun modo inconciliabile con le loro funzioni di membro del Nucleo.
Comunque ciascun membro assicurerà che lo svolgimento degli adempimenti relativi agli incarichi esterni avvenga in modo compatibile con le esigenze di servizio.
I componenti del Nucleo a tempo parziale:
a) sono tenuti alla prestazione di un servizio pari alla metà di quello previsto per, i membri a tempo pieno;
b) non possono svolgere attività esterne al Nucleo che siano incompatibili con le funzioni da essi svolte nell'ambito del Nucleo stesso.
Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione e degli detti alla segreteria del Nucleo stesso come assistenti è stabilito ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3, settimo comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
Nei confronti dei soli membri trova altresì applicazione l'ottavo comma del richiamato art. 3.
7. Ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, i membri del Nucleo possono essere temporaneamente suddivisi dal segretario generale della programmazione economica, d'intesa con il direttore del Nucleo, in gruppi di lavoro, prescindendo dalla loro collocazione nei vari settori.
Ogni gruppo opera collegialmente ed è coordinato da uno dei suoi membri.
8. L'istruttoria tecnica dei piani e progetti d'investimento pubblici può essere svolta anche da un solo membro del Nucleo. La valutazione di ciascun piano o progetto deve essere tuttavia compiuta da un gruppo di non meno di tre membri del Nucleo, che si esprime a maggioranza. In caso di disaccordo, anche per iniziativa di un solo membro, può essere richiesto che alla valutazione intervengano altri due membri del Nucleo designati dal segretario generale della programmazione economica.
La valutazione deve essere sinteticamente e chiaramente espressa con specifica relazione sottoscritta dagli analisti che vi hanno partecipato. Compete al Ministro, al segretario generale della programmazione economica ed al direttore del Nucleo chiedere, ove lo ritengano necessario, un'integrazione della motivazione o che sul piano o progetto si esprimano anche altri analisti designati dal segretario generale della programmazione economica.
Nel corso delle istruttorie tecniche il Nucleo cura, secondo le direttive del segretario generale della programmazione economica, i necessari contatti con i competenti uffici delle amministrazioni interessate, centrali e regionali, acquisendo le informazioni ed i chiarimenti occorrenti e raccogliendone le osservazioni in uno spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito di tali contatti dovrà essere stesa apposita relazione da allegare agli atti istruttori.
Al termine dell'attività istruttoria riguardante progetti d'investimento "immediatamente eseguibili" il segretario generale della programmazione economica provvede ad inoltrare al Ministro le graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento unitamente a tutte le conclusioni istruttorie.
9. Il presente decreto sostituisce i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 30 giugno 1982 e 23 gennaio 1984, riguardanti l'organizzazione e le procedure operative del Nucleo di valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del segretario generale della programmazione

economica, il quale ne assicura il funzionamento secondo le difettive

impartite e le procedure definite dal Ministro, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo stesso sancita dalla legge. Il Nucleo è ordinato in una direzione e nei seguenti otto settori: attività direttamente produttive e infrastrutture relative; aree metropolitane e recupero centri urbani;

beni culturali, artistici e turismo; sanità ed edilizia ospedaliera;

ricerca scientifica, università, scuola;

risanamento, protezione e sviluppo ambientale; difesa suolo; sistemi informativi e trattamento dati;

bilanci finanziari, problemi istituzionali ed organizzativi. Ai fini del più efficace svolgimento dei compiti del Nucleo è altresì costituito al suo interno il comitato di coordinamento di cui al successivo punto 5. 2. Il segretario generale della programmazione economica: a) definisce le linee generali dei programmi di attività del

Nucleo, indicando le priorità dei diversi adempimenti, ed assegna al Nucleo i piani ed i progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre ad istruttoria tecnica ed a valutazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 878 del 1986;

b) cura i rapporti con le amministrazioni, gli enti e le aziende preposte alla redazione o alla promozione dei suddetti piani e progetti e definisce con questi le modalità e le forme per la comunicazione degli atti istruttori; c) sottopone al Ministro i provvedimenti da adottare nei confronti dei membri del Nucleo a carico dei quali siano emerse gravi carenze ((nell'))adempimento dei propri doveri d'ufficio; d) sottopone con motivato parere alle determinazioni del

Ministro, sentito il direttore del Nucleo, le richieste dei membri del Nucleo intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi da altre amministrazioni ed enti;

e) dispone, con propri ordini di servizio, sentito il direttore

del Nucleo, l'assegnazione degli assistenti e dell'altro personale della segreteria ai vari settori e compiti del Nucleo; f) firma la corrispondenza in partenza relativa all'attività del Nucleo; g) approva le missioni sul territorio nazionale dei membri e del personale di segreteria del Nucleo e sottopone all'approvazione del Ministro quelle all'estero; h) tiene il Ministro costantemente informato sui programmi di attività del Nucleo e sull'andamento dei lavori di istruttoria e di valutazione e sulle problematiche ad esso relative.

3. Il direttore del Nucleo, scelto tra i suoi membri: a) definisce e coordina l'attività dei settori e dei membri del Nucleo al fine della realizzazione dei programmi;

b) presiede, in assenza del segretario generale della

programmazione economica, il comitato di coordinamento; c) riferisce al segretario generale della programmazione economica sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività del Nucleo;

d) vigila, assieme ai competenti capi settore di cui al

successivo punto 4, sull'adempimento dei doveri d'ufficio da parte degli altri membri del Nucleo; e) provvede all'assegnazione della corrispondenza in arrivo ai

competenti settori, previa protocollazione sui registri di un'apposita sezione dell'archivio della segreteria generale della programmazione e sigla la corrispondenza in partenza; f) segnala al segretario generale della programmazione economica le eventuali carenze emerse a carico di membri del Nucleo

nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, per le misure da sottoporre alle determinazioni del Ministro; g) provvede alle attività per la gestione amministrativa dei membri e del personale addetti al Nucleo. Il direttore del Nucleo dispone di una segreteria che cura gli affari generali del Nucleo ed alla quale fa capo l'archivio del Nucleo stesso. 4. Su proposta formulata dal segretario generale della

programmazione economica, sentito il direttore del Nucleo, a ciascun settore è preposto con decreto del Ministro del bilancio e della

programmazione economica, un membro del Nucleo con responsabilità di coordinamento. Con lo stesso o con successivi decreti a ciascun settore sono assegnati i vari membri del Nucleo. Con le stesse procedure i capi settore e gli addetti ai settori possono essere altrimenti destinati. In particolare ciascun capo settore:

a) sovraintende all'esecuzione, nell'ambito di propria

competenza, del programma di lavoro definito dal segretario generale

della programmazione economica, coordinando nei tempi e nelle

modalità l'attività dei membri assegnati al rispettivo settore, ferma restando l'autonomia tecnica dei membri stessi nelle proprie attività istruttorie e di valutazione;

b) segnala, con motivata relazione, al direttore del Nucleo per

il seguito di competenza, le eventuali carenze riscontrate a carico di membri e di personale di segreteria per il proprio settore nell'adempimento dei loro doveri d'ufficio; c) dispone per lo smaltimento della corrispondenza in arrivo assegnata al proprio settore e sigla la corrispondenza in partenza relativa agli aspetti specifici dell'attività del settore stesso;

d) segnala al direttore del Nucleo, per il seguito di competenza,

le esigenze del proprio settore per quanto concerne l'acquisizione, la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature tecniche. 5. Sotto la presidenza del segretario generale della programmazione

economica o, in sua assenza, del direttore del Nucleo, opera il comitato di coordinamento composto dal direttore stesso del Nucleo e

dai capi settore. Possono essere chiamati, a partecipare alle riunioni del comitato altri membri del Nucleo in relazione alla propria sfera di competenza. Il comitato si riunisce su convocazione del segretario generale

della programmazione economica o, in assenza di questi, del direttore del Nucleo per esprimere ((parere)) su tutte le questioni sottoposte dal presidente ed in particolare: a) predispone gli elementi per la relazione annuale di cui

all'art. 6, primo comma, della legge n. 878 del 1986, sull'attività e sul funzionamento del Nucleo; b) esamina le questioni metodologiche relative all'attività istruttoria e di valutazione dei settori e dei gruppi di lavoro di

cui al successivo art. 7, al fine di assicurare uniformità di

impostazione, nel rispetto comunque dell'autonomia tecnica dei singoli membri; c) definisce le attività intese alla diffusione delle tecniche e

delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi

costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito

dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e

delle province autonome come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 878 del 1986. L'incarico di segretario del comitato di coordinamento è svolto da

un funzionario della segreteria del direttore del Nucleo, che per ogni seduta redige verbale.

6. I membri del Nucleo di valutazione, ferma restando l'estensione a quelli non appartenenti all'amministrazione statale delle norme sui

diritti, sui doveri e sulle responsabilità dettate per gli impiegati

civili dello Stato, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 5 della

legge 17 dicembre 1986, n. 878, se nominati a tempo pieno: a) sono tenuti ad una prestazione di lavoro almeno pari a quella prevista per i dirigenti dello Stato; b) non possono accettare incarichi o consulenze da chiunque e a qualsiasi titolo retribuiti senza aver prima ottenuto espressa autorizzazione del Ministro. A tal fine debbono proporre per via

gerarchica al Ministro istanza, con la quale dichiarano sotto la propria responsabilità che l'incarico offerto loro non è in alcun modo inconciliabile con le loro funzioni di membro del Nucleo. Comunque ciascun membro assicurerà che lo svolgimento degli adempimenti relativi agli incarichi esterni avvenga in modo compatibile con le esigenze di servizio. I componenti del Nucleo a tempo parziale: a) sono tenuti alla prestazione di un servizio pari alla metà di

quello previsto per, i membri a tempo pieno; b) non possono svolgere attività esterne al Nucleo che siano incompatibili con le funzioni da essi svolte nell'ambito del Nucleo stesso. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione e degli detti alla segreteria del Nucleo stesso come assistenti è

stabilito ai sensi e con la procedura di cui all'art. 3, settimo

comma, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Nei confronti dei soli membri trova altresì applicazione l'ottavo comma del richiamato art. 3.

7. Ove le esigenze di servizio lo rendano necessario, i membri del Nucleo possono essere temporaneamente suddivisi dal segretario

generale della programmazione economica, d'intesa con il direttore

del Nucleo, in gruppi di lavoro, prescindendo dalla loro collocazione nei vari settori. Ogni gruppo opera collegialmente ed è coordinato da uno dei suoi membri. 8. L'istruttoria tecnica dei piani e progetti d'investimento pubblici può essere svolta anche da un solo membro del Nucleo. La valutazione di ciascun piano o progetto deve essere tuttavia compiuta

da un gruppo di non meno di tre membri del Nucleo, che si esprime a

maggioranza. In caso di disaccordo, anche per iniziativa di un solo

membro, può essere richiesto che alla valutazione intervengano altri due membri del Nucleo designati dal segretario generale della programmazione economica. La valutazione deve essere sinteticamente e chiaramente espressa con specifica relazione sottoscritta dagli analisti che vi hanno

partecipato. Compete al Ministro, al segretario generale della

programmazione economica ed al direttore del Nucleo chiedere, ove lo

ritengano necessario, un'integrazione della motivazione o che sul piano o progetto si esprimano anche altri analisti designati dal segretario generale della programmazione economica.

Nel corso delle istruttorie tecniche il Nucleo cura, secondo le

direttive del segretario generale della programmazione economica, i necessari contatti con i competenti uffici delle amministrazioni

interessate, centrali e regionali, acquisendo le informazioni ed i chiarimenti occorrenti e raccogliendone le osservazioni in uno spirito di costruttiva collaborazione. Dell'esito di tali contatti dovrà essere stesa apposita relazione da allegare agli atti istruttori. Al termine dell'attività istruttoria riguardante progetti d'investimento "immediatamente eseguibili" il segretario generale della programmazione economica provvede ad inoltrare al Ministro le graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento unitamente a tutte le conclusioni istruttorie. 9. Il presente decreto sostituisce i decreti del Ministro del bilancio e della programmazione economica in data 30 giugno 1982 e 23

gennaio 1984, riguardanti l'organizzazione e le procedure operative del Nucleo di valutazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 febbraio 1987 Il Ministro: ROMITA

Visto, il Guardasigilli: Rognoni