LEGGE 6 marzo 1987, n. 89

Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino.

Testo in vigore dal: 19-3-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Alla  documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto
d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'.
  2.  Il  Ministro  della  sanita' fissa, entro un anno dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri
tecnici  generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi
per  ottenere  il  certificato medico di idoneita' per il porto delle
armi.