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LEGGE 4 marzo 1987, n. 88

Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

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vigente al 20/09/2013
Testo in vigore dal: 2-4-1987
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n.
1088, gia' sostituito dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1975, n. 419, e' sostituito dai seguenti:
  "L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo
alla    cessazione    del   trattamento   postsanatoriale,   previsto
dall'articolo   2  della  presente  legge,  qualora  la  domanda  sia
presentata  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale entro
novanta   giorni   dalla   data   di   cessazione   del   trattamento
post-sanatoriale.
  Nel  caso  in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto
termine  di  novanta  giorni,  l'assegno  di  cura o di sostentamento
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
  Hanno  il  diritto  di  presentare  domanda  e di essere ammessi al
beneficio  dell'assegno  di  cura  o  di  sostentamento  anche gli ex
assistiti  che,  avendone  i  requisiti  ed affetti dalle menomazioni
fisiche  previste,  hanno  fruito dell'indennita' post-sanatoriale in
epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".
          NOTE

          Nota agli articoli 1 e 2, comma 1:
            Il   testo   dell'art.   4   della   legge  n.  1088/1970
          (Miglioramento  delle  prestazioni  economiche a favore dei
          cittadini   colpiti   da   tubercolosi),   gia'  modificato
          dall'art.  6  della  legge n. 419/1975 e come ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.  4.  -  Agli assistiti contro la tubercolosi e loro
          familiari  a  carico,  spetta a domanda, dopo il periodo di
          trattamento  post-sanatoriale  di cui al precedente art. 2,
          un  assegno  per  un  periodo  di  due  anni  di  cura o di
          sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in
          rate mensili posticipate.
            Tale  assegno  e'  concesso  agli  assistiti  ed  ai loro
          familiari   a  carico  la  cui  capacita'  di  guadagno  in
          occupazioni  confacenti  alle loro attitudini sia ridotta a
          meno  della  meta' per effetto o in relazione alla malattia
          tubercolare.  L'assegno  e'  rinnovabile di due anni in due
          anni, permanendo la predetta riduzione.
            Ai  familiari  a  carico  di  eta' inferiore agli anni 15
          l'assegno  e'  concesso qualora siano accertate minorazioni
          che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di
          cura  o  di  sostentamento.  Qualora nel corso di godimento
          dell'assegno  il minore compia il quindicesimo anno di eta'
          ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno
          medesimo si applica il criterio di cui al comma precedente.
            L'assegno  non  e' cumulabile con la normale retribuzione
          continuativa  ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui
          agli articoli 1 e 2 della presente legge.
            L'assegno  di  cura o di sostentamento decorre dal giorno
          successivo      alla     cessazione     del     trattamento
          post-sanatoriale,   previsto  dall'art.  2  della  presente
          legge,  qualora  la  domanda  sia  presentata  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  entro novanta giorni
          dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.
            Nel  caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il
          predetto  termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di
          sostentamento  decorre dal primo giorno del mese successivo
          alla presentazione della domanda.
            Hanno  diritto  di presentare domanda e di essere ammessi
          al  beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche
          gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle
          menomazioni  fisiche previste, hanno fruito dell'indennita'
          post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            L'accertamento    delle   condizioni   per   il   diritto
          all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo
          comma  del  presente  articolo  e' effettuato dall'Istituto
          nazionale  della previdenza sociale secondo le procedure in
          atto  per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile. Per
          tale  accertamento  l'Istituto  nazionale  della previdenza
          sociale  puo'  servirsi  dei  propri istituti di cura o dei
          dispensari dipendenti dai concorsi provinciali.
            Contro  i  provvedimenti  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale concernenti la concessione dell'assegno
          di  cura  o  di sostentamento di cui ai commi precedenti e'
          ammesso  il  ricorso  in  via amministrativa da parte degli
          assicurati  nei  termini  e  nei  modi  previsti  dal regio
          decreto-legge   4  ottobre  1935,  n.  1827,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni. Le stesse norme si applicano
          per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale".