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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 57

Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, nonchè in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1987, n. 158 (in G.U. 29/04/1987, n.98).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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Testo in vigore dal:  4-3-1987 al: 28-4-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per definire alcuni aspetti del rapporto di pubblico impiego dei ricercatori universitari, che richiedono un'immediata disciplina, e per far fronte alle obiettive esigenze di funzionalità delle Università, anche mediante la sollecita attuazione del disposto dell'articolo 29, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in materia di organici del personale tecnico ed amministrativo, nonché, nel settore della scuola, per assicurare il pieno funzionamento dei servizi amministrativi mediante la previsione di graduatorie permanenti ed aggiornabili per il conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Incompatibilità e regime di impegno
1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.
2. I ricercatori confermati possono optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo definito, il quale implica la riduzione a 200 ore dell'impegno orario a cui sono tenuti. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.
4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.