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DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1987, n. 48

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1988)
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Testo in vigore dal:  26-2-1987 al: 27-4-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.
2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:
a) L. 26.000 per ogni dipendente;
b) ulteriori L. 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;
c) ulteriori L. 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla precedente lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:
"1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come determinati dalle disposizioni vigenti".
4. A favore delle imprese agricole è concessa, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono escluse le imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di L. 43.000 per ogni dipendente.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.
8. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:
a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.
11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 e in lire 7.400 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.