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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 1017

Norme di attuazione dell'art. 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2001)
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Testo in vigore dal:  11-3-1987 al: 11-5-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo, riguardante la costituzione dei suddetti istituti;
Vista la legge 27 marzo 1980, n. 112, avente ad oggetto: "Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalità giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonché integrazioni allo stesso decreto";
Visto, in particolare, l'art. 2 della legge summenzionata, il quale ha demandato ad un successivo decreto del Presidente della Repubblica la determinazione di criteri concreti e puntuali ai fini della valutazione dei requisiti di cui all'art. 2 del già menzionato decreto legislativo n. 804/1947;
Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione legislativa;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1



Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono costituiti quali persone giuridiche di diritto privato e svolgono, quale servizio di pubblica utilità, le funzioni di patrocinio e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
NOTE

Nota all'art. 1:
I primi tre commi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 (per il titolo si veda nelle premesse) così dispongono:
"L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonché la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.
Il patrocinio dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore".