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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 10

Disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1987, n. 119 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  26-1-1987 al: 27-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di scarichi dei frantoi oleari, tenuto conto delle esigenze produttive connesse con l'attuale campagna olearia, nonché delle difficoltà derivanti dalla mancanza di incentivi diretti ad agevolare l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione.
2. Il sindaco, nel rispetto delle norme igieniche vigenti, autorizza lo smaltimento sul suolo delle acque reflue, dettando nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni da osservarsi, tenendo conto delle norme tecniche generali contenute nell'allegato 5 alla deliberazione adottata in data 4 febbraio 1977 dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, e della normativa regionale di attuazione, in modo da adeguare le prescrizioni alle caratteristiche degli scarichi e dei terreni destinati a riceverli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.
4. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
5. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei reflui sul suolo nell'area indicata nella domanda, nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.