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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1987, n. 6

Norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1987)
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Testo in vigore dal:  19-1-1987 al: 20-3-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, nonché le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari utilizzano lavoratori italiani appositamente assunti o trasferiti all'estero. Ai fini del presente decreto, sono considerate società con partecipazione di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nonché quelle in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
b) i datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio della Repubblica o di trasferimento da detto territorio di lavoratori italiani per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.