DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
vigente al 30/05/2023
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 148 
                      Enti di tipo associativo 
 
  1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei  confronti
degli  associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle   finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e  dagli  altri  enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi  non
concorrono a formare il reddito complessivo. 
  2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio  di  attivita'
commerciali, salvo il  disposto  del  secondo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse  prestazioni  alle  quali  danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione  del  reddito
complessivo come componenti del reddito di  impresa  o  come  redditi
diversi secondo che  le  relative  operazioni  abbiano  carattere  di
abitualita' o di occasionalita'. 
  3. ((Per le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose, assistenziali, culturali,  sportive  dilettantistiche,  di
promozione sociale e di formazione  extra-scolastica  della  persona,
nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione
di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano
commerciali)) le attivita' svolte in diretta attuazione  degli  scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi  specifici
nei confronti degli iscritti,  associati  o  partecipanti,  di  altre
associazioni che svolgono la medesima  attivita'  e  che  per  legge,
regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di  un'unica
organizzazione  locale  o  nazionale,  dei  rispettivi  associati   o
partecipanti  e  dei  tesserati   dalle   rispettive   organizzazioni
nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati. (186) (187) ((194)) 
  4. La disposizione del comma 3 non si applica per  le  cessioni  di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,  per  le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e  di  deposito  e
per le prestazioni di servizi portuali  e  aeroportuali  ne'  per  le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': 
    a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
    d) pubblicita' commerciale; 
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
  5. Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli
enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),  della  legge  25
agosto  1991,  n.  287,  le   cui   finalita'   assistenziali   siano
riconosciute  dal  Ministero   dell'interno,   non   si   considerano
commerciali, anche se effettuate  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, la somministrazione  di  alimenti  e  bevande  effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da  bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,  sempreche'  le  predette  attivita'  siano   strettamente
complementari a quelle  svolte  in  diretta  attuazione  degli  scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi  soggetti
indicati nel comma 3. 
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  nonche'   da   associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le  quali  lo  Stato  ha
stipulato patti, accordi o  intese,  sempreche'  sia  effettuata  nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
  7.  Per  le  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria   non   si
considerano effettuate nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al  limite  di  cui  al
comma 3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro,  nonche'
l'assistenza prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati  o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti  e  di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di  corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5,  6  e  7  si  applicano  a
condizione  che  le  associazioni  interessate  si  conformino   alle
seguenti clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
statuti redatti nella forma  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura
privata autenticata o registrata: 
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non
siano imposte dalla legge; 
    b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso  di  suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini  di  pubblica  utilita',  sentito  l'organismo  di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge  23  dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del  rapporto  medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della  partecipazione  alla
vita associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o  partecipanti
maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per  l'approvazione   e   le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la  nomina  degli
organi direttivi dell'associazione; 
    d) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un  rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 
    e) eleggibilita' libera degli  organi  amministrativi,  principio
del voto singolo di  cui  all'articolo  2532,  comma  2,  del  codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o  partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee  forme
di  pubblicita'  delle  convocazioni  assembleari,   delle   relative
deliberazioni, dei bilanci o  rendiconti;  e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale; 
    f) intrasmissibilita' della quota  o  contributo  associativo  ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte  e  non  rivalutabilita'
della stessa. 
  9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non  si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle  confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. 
 
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AGGIORNAMENTO (186) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 104, comma
2) che "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma
1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale  del
Terzo  settore  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta   successivo
all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101,
comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di
operativita' del predetto Registro". 
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AGGIORNAMENTO (187) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 104,  comma  2  del
D.Lgs. 3 luglio 2017,  n.  117,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 5-sexies, comma 1) che "L'articolo 104 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si  interpreta  nel  senso
che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai
fini dell'applicabilita' delle  disposizioni  fiscali  che  prevedono
corrispondentemente modifiche o abrogazioni di  disposizioni  vigenti
prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di  cui  al
decreto legislativo n. 117 del 2017". 
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AGGIORNAMENTO (194) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 89, comma 4) che "All'articolo 148, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per
le associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,
assistenziali, culturali, sportive  dilettantistiche,  di  promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona,  nonche'  per
le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli  enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a  servizi
di pubblico  interesse'  sono  sostituite  dalle  seguenti:  'Per  le
associazioni  politiche,  sindacali  e   di   categoria,   religiose,
assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche'  per  le  strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico
interesse'".