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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1995)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  4-1-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.
2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla Valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.
3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982) è il seguente:
"Art. 4. - In via transitoria, e Fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei Ministri.
Il Nucleo di valutazione è composto da non più di quindici membri, nominati a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che abbiano particolare competenza in: materia di formulazione ed analisi dei piani, programmi e relativi finanziamenti, scelti tra:
a) il personale appartenente ai ruoli dei professori universitari ordinari o associati, e dei ricercatori universitari;
b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici;
c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.
I membri del Nucleo di valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
Ai membri di cui alla lettera a) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Ai membri di cui alla lettera b) del secondo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge dalla legge 4 agosto 1973, n. 497.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
Al Nucleo sono addetti non più di sette impiegati, designati con decreto del Ministro del bilancio, anche mediante distacco da altre amministrazioni dello Stato.
Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica vengono definite le procedure ed impartite le direttive per il funzionamento del Nucleo.
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sull'attività svolta dal Nucleo fornendo le informazioni, le notizie ed i documenti che le competenti Commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
All'onere derivante per il compenso ai componenti del Nucleo, nonché per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici necessari al suo funzionamento, valutato complessivamente in lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto a lire 800 milioni, del capitolo 6856 e, quanto a lire 500 milioni, del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando le voci: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".