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LEGGE 11 novembre 1986, n. 770

Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2017)
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Testo in vigore dal:  9-12-1986 al: 19-5-2017
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia sono autorizzate a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'amministrazione committente.
2. Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano non conveniente il confronto concorrenziale di cui al comma 1, può procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui allo stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono, in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.
3. Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza delle proposte e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.
4. Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.
5. I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.
6. La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 9 della legge n. 113/1981, concernente "Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976", è il seguente: i "Art. 9. (Raggruppamenti di imprese). - Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono, (ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per se organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel caso indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti".

Nota all'art. 1, comma 6:
La legge n. 46/1982 reca "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale".
Si trascrive il testo dei primi due articoli di detta legge:
"Art. 1. - È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2 - Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".