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LEGGE 22 ottobre 1986, n. 742

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  22-11-1986 al: 18-5-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1) previsione nello statuto della possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;
2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal quarto anno;
c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
d) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
NOTE

Nota all'art. 1, comma 2, lettera c):
Il testo dell'art. 10, lettera e), del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:
"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(omissis).
c) le spese funebri sostenute in dipendenza della morta di persone indicate nell'art. 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione".
Le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Nota all'art. 1, comma 2, lettera d):
La legge n. 3818/1886 reca: "Costituzione legale delle società di mutuo soccorso".