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DECRETO-LEGGE 12 luglio 1986, n. 345

Misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 agosto 1986, n. 492 (in G.U. 19/08/1986, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1986 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare lo stanziamento per il finanziamento dell'attività di formazione professionale per i lavoratori italiani all'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Lo stanziamento del Fondo per la mobilità della manodopera, di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato, per l'anno 1986, di 10 miliardi di lire per il finanziamento delle attività di formazione professionale all'estero, previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera d), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.