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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 488 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 2-7-1986
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuto  che  permane  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di
assicurare   l'operativita'   degli   enti   locali,  in  attesa  del
perfezionamento  del  disegno  di legge organico di finanziamento dei
medesimi enti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1986;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  tesoro  e dell'interno, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Bilancio

  1.  Per  l'anno  1986,  i  bilanci  di previsione dei comuni, delle
province, dei loro consorzi e delle comunita' montane sono deliberati
entro   il   31  luglio  1986.  In  relazione  a  tale  termine  sono
corrispondentemente  differiti  gli altri termini per gli adempimenti
connessi.
  Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.