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LEGGE 15 maggio 1986, n. 192

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-5-1986 al: 5-5-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:
a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;
d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purché muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:
a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;
b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.
3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).