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LEGGE 17 aprile 1986, n. 114

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  4-5-1986 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Obblighi di comunicazione
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni di società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari.
Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.
3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.
4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.
5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.
6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.
NOTE

Nota al titolo:
La direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983, concernente la "Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee N.C. 193/18 del 18 luglio 1983.
- Il testo degli articoli 31, 32, 33, 35 e 42 del R.D.L.
n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 31. - Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.
L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.
I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato. oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dall'ispettorato.
Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annunzio, anche pubblicitario che ad esse si riferisca devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato".
"Art. 32. - Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;
b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;
c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongano le leggi vigenti;
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;
h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.
Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo".
"Art. 33. - Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'ispettorato.
I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso".
"Art. 35. - L'ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:
a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;
c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.
L'Ispettorato ha inoltre facoltà:
a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti di immobili e titoli azionari;
b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;
c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i Fidi stessi vengano concessi;
d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso".
"Art. 42. - L'ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli istituiti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.
Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annui ed ogni altro dato richiesto.
Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del 1° comma dell'art. 38.
Agli istituti indicati nell'art. 41 è applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57".

AVVERTENZE:

L'"Ispettorato", cui si riferiscono le nonne sopra trascritte, è quello "per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito" di cui all'art. 11 del citato R.D.
n. 375/1936. Le sue funzioni sono state attribuite alla Banca d'Italia con D.L.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691.
Il "Comitato dei Ministri" figurante negli articoli 32 e 33 è, ora, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
L'ultimo comma dell'art. 42 è stato aggiunto dalla legge 10 giugno 1940, n. 933.
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, recante lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) è il seguente:
"Art. 14. - Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.
Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.
La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.
La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
È abrogato l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370".