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LEGGE 15 marzo 1986, n. 69

Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1986)
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Testo in vigore dal:  8-4-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio - conseguiti nelle scuole straniere in Italia - corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero.
A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione è conforme a quanto disposto nel precedente comma ed accertato che la scuola straniera in Italia è riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, rilascia preventivo nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera.
La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio è rilasciata dal provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente nonché da un attestato rilasciato dall'autorità consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE
Note all'articolo unico:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente:
«Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei precedenti commi, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta di 7 membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale è stata presentata la domanda dall'interessato.
I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi.
La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel terzo comma del precedente art. 4, è concessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità è rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato dell'autorità consolare comprovante la condizione di lavoratori italiani o loro congiunti emigrati».
Si trascrivono, per opportuna conoscenza, anche i testi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della menzionata legge n. 153/1971, citati nel soprariportato art. 5:
«Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'art. 1, istituisce:
a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;
b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media».
- La legge n. 1636/1940 reca la disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.