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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 47

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1986)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986 al: 30-4-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti locali l'operatività, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei predetti enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Bilancio
1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Per l'anno 1986, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1986. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.