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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1989)
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vigente al 15/10/2024
Testo in vigore dal: 4-3-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  fine  di  contribuire  alla  rimozione  delle condizioni di
marginalita'   e   di  squilibrio  socio-economico  conseguenti  alla
particolare  collocazione  territoriale sono istituite le provvidenze
previste  dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di
attivita'  economiche  localizzate  nei  territori  delle province di
Trieste e Gorizia e concernenti:
    a)  la  produzione  industriale, ivi compresa quella attinente al
settore edilizio;
    b) la ricerca scientifica e tecnologica;
    c)  i  settori  della  produzione  e  dei servizi connessi con le
attivita'  portuali  ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e
le imprese di assicurazione.
  2.  Le  provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino
al 31 dicembre 1995.