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DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1986, n. 24

Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 aprile 1986, n. 96 (in G.U. 12/04/1986, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-2-1986 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata l'eccezionale gravità della situazione economica ed occupazionale determinatasi nel comune di Palermo, con prevedibili conseguenze anche di ordine pubblico;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere procedure di carattere eccezionale idonee ad assicurare l'immediato avvio dei lavori socialmente utili con conseguenti positivi effetti sui livelli occupazionali e sul gravissimo stato di tensione in atto esistente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 1986;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni culturali e ambientali, per l'ecologia e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contributo straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.
2 All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune può far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad uni massimo di mille unità, di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.