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LEGGE 31 gennaio 1986, n. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

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Testo in vigore dal:  31-1-1986

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:
a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito;
b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;
c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;
d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;
e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.
1-bis. Qualora il versamento dei contribuiti e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.
1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato.
1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.
1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano ai loro versamento entro il 20 febbraio 1986. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a sei, delle quali la prima, entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione";
al comma 4, le parole: "20 luglio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "2 febbraio 1986";
al comma 4, dopo le parole: "semprechè," sono aggiunte le seguenti: "nel caso di accoglimento della domanda, effettuino puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e,";
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Fino alla prima scadenza di versamento successiva alla data di rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori, le sanzioni di cui al precedente comma 1 si applicano ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, che entro il 20 febbraio 1986 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi, con una riduzione del 50 per cento";
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985.
Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo.
8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni dalla data di chiusura della procedura stessa.
8-quater. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri avanti richiamati";
dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
"9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985";
il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data";
il comma 12 è soppresso.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1 luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni. dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate dalla Campania e della Basilicata.
2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo di cui al comma precedente.
3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1 luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 1-ter - 1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.
2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.
3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.
4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.
Art. 1-quater - A decorrere dal 1 gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni intervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente.
Art. 1-quinquies - Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 256.
Art. 1-sexies - All'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato"".
AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 febbraio 1986.