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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1986, n. 9

Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1986, n. 78 (in G.U. 29/03/1986, n.74).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1989)
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Testo in vigore dal:  30-1-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione del disposto contenuto nell'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente alla identificazione della qualifica funzionale superiore nella quale è disposto l'inquadramento disciplinato dal medesimo articolo 4;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'espressione "qualifica superiore" usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per indicare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 non può comunque avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1978.
3. I provvedimenti comunque emessi in difformità alle disposizioni dei commi precedenti sono nulli, ancorché registrati.
4. I funzionari, eventualmente promossi alla qualifica di direttore aggiunto di divisione in base a provvedimenti difformi rispetto alle disposizioni dei commi 1 e 2, ma in esecuzione di giudicati, non hanno comunque titolo sia per la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento, sia per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'articolo 1, penultimo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.
5. Gli effetti economici derivanti dai provvedimenti previsti dal comma 4 sono riconosciuti a titolo personale e saranno assorbiti con la normale progressione economica di carriera.