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LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  25-1-1986 al: 12-10-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto del provvedimento


I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonché di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.
Nota al titolo:

La presente legge, oltre che riguardare la posizione giuridica degli amministratori locali, contiene l'art. 25, che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli enti e dagli organi in esso menzionati.