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LEGGE 24 dicembre 1985, n. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 23-1-1986
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
              Finalita' e beneficiari degli interventi

  Ai  fini  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  dell'industria
aeronautica,  di  consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e
di  perseguire  il  saldo  positivo  della bilancia dei pagamenti del
settore,  sono  autorizzati gli interventi di cui alla presente legge
in  relazione  alla  partecipazione  di imprese nazionali a programmi
industriali aeronautici in collaborazione internazionale.
  Ai  sensi  della  presente  legge  sono  considerati  preminenti  i
programmi che comportino per l'industria italiana:
    1) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
    2)  l'ampliamento  dell'occupazione  qualificata  con particolare
riferimento alle aree meridionali del Paese;
    3) l'accrescimento di competitivita' in campo internazionale;
    4)  l'accrescimento della capacita' di collaborazione con tutti i
Paesi  incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul
piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
    5)  l'accrescimento,  per  i  nuovi  programmi,  delle  quote  di
produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.
  Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui
attivita'   principale  riguarda  la  costruzione,  trasformazione  e
revisione   di   aeromobili,   motori,  equipaggiamenti  e  materiali
aeronautici nonche' di parti degli stessi.