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LEGGE 8 agosto 1985, n. 426

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

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Testo in vigore dal:  22-8-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15".