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LEGGE 8 agosto 1985, n. 413

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2013)
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Testo in vigore dal:  3-9-1985 al: 27-12-2013
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.
Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.
NOTE

Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) è il seguente:
"A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.
L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.
Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, a sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.
Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche".
Per le variazioni intervenute vedere la successiva nota all'art. 3.
- Per il secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) vedere la successiva nota all'art. 3.

Nota all'art. 1, comma 2:
Il secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è il seguente:
"Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale".