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LEGGE 20 luglio 1985, n. 400

Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1994)
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Testo in vigore dal:  24-8-1985 al: 30-12-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette duplicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a L. 6.000.000.
La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.