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LEGGE 12 giugno 1985, n. 295

Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1985 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 19 giugno 1984, è autorizzata, per il periodo 1985-1988, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti già recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi.
Le somme di cui al precedente comma si intendono complessivamente destinate, quanto a lire 905 miliardi, agli interventi in favore dell'industria delle costruzioni navali e, quanto a lire 370 miliardi, agli interventi in favore dell'industria armatoriale.
Per le finalità di cui al primo comma sono altresì autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'articolo 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986.
È inoltre autorizzata, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986.
Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1985 e di lire 35 miliardi per l'anno 1986 concernenti il rifinanziamento della legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca Navale - di Roma, un contributo aggiuntivo annuo, per un importo non superiore rispettivamente per il 1985 a duemila milioni di lire e per il 1986 a tremila milioni di lire, per gli oneri derivanti dalla esecuzione di esperienze su modelli, dalla realizzazione e completamento delle infrastrutture di ricerca, dall'acquisto di strumentazioni e di risorse di informatica, dallo sviluppo di rapporti di collaborazione scientifica e dalla documentazione e diffusione delle conoscenze, connessi al programma di ricerca relativo al biennio 1984-1985 ed a quello relativo all'anno 1986, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali oneri debbono essere esposti in allegato ai relativi programmi del Ministero della marina mercantile, successivamente all'approvazione dei suddetti programmi, corrisponde, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista.
La liquidazione del contributo è disposta dal Ministero della marina mercantile sulla base dei documenti contabili relativi ai sopraddetti oneri.
Lo stanziamento di lire 515 miliardi, relativo all'anno finanziario 1985, di cui al primo comma, è così ripartito:
a) lire 225 mila milioni per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
b) lire 15 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;
c) lire 20 mila milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e dei corrispondenti contributi sui piani di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente alla data del 1° gennaio 1984;
d) lire 5 mila milioni per la concessione dei contributi sugli immobilizzi pertinenti all'attività di costruzione e riparazione di navi mercantili svolta dai cantieri maggiori;
e) lire 40 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo terzo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;
f) lire 200 mila milioni per il finanziamento degli interventi di cui al titolo primo della legge 11 dicembre 1984, n. 848;
g) lire 10 mila milioni per incrementare il Fondo centrale di garanzia costituito presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 dicembre 1984, n. 848.
Gli stanziamenti di cui allo stesso comma, relativi agli anni successivi, saranno ripartiti con decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro del tesoro.
Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede annualmente alla ripartizione delle somme di cui al secondo comma tra gli specifici interventi individuati sulla base delle linee programmatiche richiamate nel primo comma.
NOTE

Note all'art. 1, primo comma:
- La legge 9 gennaio 1962, n. 1, nella parte relativa alle disposizioni della presente legge, è completamente assorbita dalla legge 10 giugno 1982, n. 361 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 giugno 1982), concernente il credito navale. Le modifiche ed integrazioni di quest'ultima legge sono contenute nella legge 11 dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984).
- La legge 14 agosto 1982, n. 598, contiene Provvidenze a favore della riparazione navale, e la legge 14 agosto 1982, n. 599, contiene Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.
Le modifiche e integrazioni a queste due leggi (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1982) sono contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1984) e nella legge 22 marzo 1985, n. 111 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 5 aprile 1985).
- La legge 14 agosto 1982, n. 600 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 agosto 1982), contiene Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.
Le modificazioni ed integrazioni di questa legge sono contenute nella legge 26 luglio 1984, n. 396 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1984) e nella legge 11 dicembre 1984, n. 848 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984).

Nota all'art. 1, terzo comma:
Il testo dell'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, è il seguente:
"In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Tale previsione è integrata dall'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui testo è il seguente:
"Per gli interventi di cui al titolo II della presente legge è altresì autorizzato, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il limite di impegno di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1984".

Nota all'art. 1, quarto comma:
La legge 5 maggio 1976, n. 259 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 18 maggio 1976), reca Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale. Le modifiche e integrazioni a questa legge sono contenute nella legge 1 aprile 1985, n. 122 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 1985).