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LEGGE 20 maggio 1985, n. 207

Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1990)
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vigente al 14/09/2024
Testo in vigore dal: 12-6-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Inquadramento straordinario in ruolo di personale incaricato

  Il   personale  dei  ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico  ed
amministrativo  di  posizione  funzionale iniziale di ciascun profilo
professionale  che,  alla  data del 30 giugno 1984, ricopriva in base
alla  normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se gia'
di  ruolo,  in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto
dell'articolo  8  di  cui  alla  presente legge, un posto di organico
vacante  nelle  piante  organiche  provvisorie delle unita' sanitarie
locali,  di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n.
678,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1982,  n.  12,  oppure nelle piante organiche definitive delle unita'
sanitarie  locali,  per  incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1969, n. 128, e
dell'articolo  70  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 20
dicembre  1979,  n.  761,  o  per  trasferimento o per comando, e che
continui  a  prestare  servizio  alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e',  con  effetto  dalla  stessa data, direttamente
inquadrato  nella pianta organica dell'unita' sanitaria locale presso
la  quale  presta  al  momento  servizio  con la posizione funzionale
ricoperta,    previa   deliberazione   del   comitato   di   gestione
dell'anzidetta  unita' sanitaria locale adottata a seguito di domanda
da  parte  dell'interessato  da presentarsi entro trenta giorni dalla
predetta data.
  Si  considerano vacanti anche i posti che si renderanno disponibili
a seguito dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma.
  L'inquadramento   diretto  in  ruolo  e'  disposto,  altresi',  nei
confronti  del  personale non di ruolo che, pur ricoprendo, alla data
del  30 giugno 1984, gli incarichi di cui al primo comma del presente
articolo,  in  data  precedente a quella dell'entrata in vigore della
presente  legge,  si  sia  assentato dal servizio a causa di chiamata
alle  armi  o per l'espletamento di funzioni pubbliche ai sensi della
legge  12  dicembre  1966,  n. 1078, o per l'astensione dal lavoro ai
sensi  degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
purche'  assunto in base alla normativa allora vigente e sia stato in
servizio per almeno sei mesi.
  Ai  fini  dell'applicazione  dei  benefici  previsti  dal  presente
articolo,  il personale deve essere in possesso, alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  dei  requisiti  prescritti,  per
l'ammissione   ai   concorsi   di  assunzione  nel  relativo  profilo
professionale  e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della
sanita'  30  gennaio  1982,  le successive modifiche ed integrazioni,
emanato  ai  sensi  dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n. 761, o dalla normativa vigente in
materia alla data del conferimento dell'incarico.
  Il  requisito  relativo  al limite d'eta' deve essere riferito alla
data del conferimento dell'incarico.
  Il personale di cui al presente articolo e' trattenuto nel servizio
fino all'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
  Ai  fini  della  determinazione  del  numero dei posti da mettere a
concorso riservato, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti conferiti ai sensi
del primo comma sono portati in detrazione.
          NOTE

          Note all'art. 1, comma primo:
            -  Si  riporta il testo dei primi sette commi dell'art. 1
          del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco
          degli  organici  delle  unita'  sanitarie  locali), i quali
          concernono  la  determinazione e l'ampliamento delle piante
          organiche delle unita' sanitarie locali:
            "Fino  all'entrata  in vigore della legge di approvazione
          del  piano  sanitario nazionale e delle successive leggi di
          approvazione  dei piani sanitari regionali, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  fissano  le  piante  organiche  provvisorie delle
          unita'  sanitarie  locali nei limiti del complessivo numero
          di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi
          compresi  i  posti  vacanti  delle  piante  organiche  gia'
          approvate,  presso  le  strutture,  servizi e presidi delle
          stesse  unita'  sanitarie  locali,  e dei posti di cui alle
          lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data e'
          fatto  divieto  di affidare consulenze professionali, sotto
          qualsiasi forma, a personale estraneo alle unita' sanitarie
          locali,  ad eccezione delle prestazioni non continuative di
          opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
            I   posti  vacanti  delle  piante  organiche  provvisorie
          determinate  ai  sensi  del  primo comma non possono essere
          coperti,  anche  a titolo precario, fino all'emanazione del
          decreto   previsto   dall'articolo   12   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761, ad
          eccezione:
              a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile
          1981  per  cessazione  dal  servizio  dei titolari ai sensi
          dell'articolo   52  del  citato  decreto  presidenziale  20
          dicembre  1979,  n.  761,  nonche', previa soppressione dei
          detti posti, di quelli di diversa qualifica, gia' vacanti o
          risultanti   dalla   trasformazione   dei   predetti  posti
          soppressi,  sempre  che  la copertura degli stessi comporti
          oneri iniziali non superiori;
              b)  dei  posti  per  la  cui copertura alla data del 29
          settembre   1981  sia  stata  gia'  attivata  la  procedura
          concorsuale  ai  sensi  dell'articolo 71, quinto comma, del
          predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
              e)  dei  posti  per  i quali alla data del 29 settembre
          1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi
          dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          27  marzo  1969,  n.  130, e dell'art. 78, terzo comma, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
          n. 761.
              Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche
          provvisorie  determinano  le  modalita' per l'utilizzazione
          provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in
          base  ai  criteri  di  cui  al decreto del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
              Il  Ministro della sanita' su richiesta delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento e Bolzano, sentito il
          Consiglio   sanitario   nazionale,   puo'  autorizzare,  in
          relazione   ad   indilazionabili   esigenze  di  assistenza
          sanitaria  e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di
          cui  al  secondo  comma, nonche' l'ampliamento delle piante
          organiche  di cui al primo comma e la contestuale copertura
          dei  relativi  posti  limitatamente  all'attivazione  e  al
          completamento    di   nuove   strutture   ambulatoriali   e
          ospedaliere.
              Il   Ministro   della  sanita'  deve  esprimersi  sulla
          richiesta  della  regione  o  della  provincia autonoma nel
          termine  di  sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta
          si  intende  accolta. L'autorizzazione non e' richiesta per
          la  copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del
          secondo comma.
              L'ampliamento  delle  piante organiche e la contestuale
          copertura   dei  relativi  posti  possono  essere  disposti
          direttamente  dalle regioni, con deliberazione dei consigli
          regionali  per  i  servizi e strutture sanitari finalizzati
          all'attuazione  delle  leggi  29  luglio  1975,  n. 405, 23
          dicembre  1975,  n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio
          1978,  n.  194,  nel limite della quota del Fondo sanitario
          nazionale  assegnata  a ciascuna regione e delle somme alle
          stesse  spettanti  sugli  stanziamenti previsti dalle leggi
          medesime e da attribuirsi alle unita' sanitarie locali. Per
          gli    stessi    servizi   sono   ammesse   le   consulenze
          professionali.
              Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano
          altresi'  per  l'adeguamento  delle  strutture  igieniche e
          sanitarie  delle unita' sanitarie locali nel cui territorio
          sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione
          di  centri  di decontaminazione da sostanze radioattive per
          gli  interventi  di  emergenza  previsti  per  le  centrali
          nucleari.     In    considerazione    dell'urgenza    della
          realizzazione  di tali iniziative le relative deliberazioni
          sono  assunto dal consiglio regionale; a tal fine, a valere
          sulla  dotazione  del  Fondo sanitario nazionale per l'anno
          1982,  e'  riservata  la  somma  di 5 miliardi di lire, che
          sara'  assegnata  alle  regioni  interessate  con  apposita
          delibera  del  CIPE, su proposta del Ministro della sanita'
          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              Per  le  unita'  sanitarie locali delle zone dichiarate
          terremotate  della  Campania  e  della  Basilicata ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 22
          dicembre  1980,  n.  874,  nonche'  per  quelle  delle zone
          terremotate  della Valnerina e della Calabria, la copertura
          dei   posti  vacanti  nonche'  l'ampliamento  delle  piante
          organiche   e   la   copertura   dei  relativi  posti  sono
          autorizzati    dai    consigli    regionali   con   proprie
          deliberazioni.  I  concorsi sono espletati con le procedure
          di  cui  all'articolo  71  del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali
          possono, altresi', autorizzare consulenze professionali".
            -  L'ultimo  comma dell'art. 7 del decreto del Presidente
          della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno
          dei  servizi ospedalieri) dispone: "La direzione sanitaria,
          sentiti  i primari interessati e il consiglio dei sanitari,
          assicura   la   continuita'   dell'assistenza   medica  per
          divisione o gruppi di divisione affini con l'organizzazione
          di  un  servizio  di  guardia  e,  per casi particolari, di
          pronta   disponibilita'   adeguata   ai   bisogni  ed  alle
          peculiarita'  delle  prestazioni  nonche'  al  tipo ed alla
          organizzazione dell'ospedale".
            -  L'art.  70 del decreto del Presidente della Repubblica
          20  dicembre  1979,  n.  761 (Stato giuridico del personale
          delle unita' sanitarie locali) dispone:
            "Art. 70. (Riserva di posti nei primi concorsi pubblici).
          -  Nel  primo  concorso  pubblico  per  ciascuna  posizione
          funzionale  bandito  ai  sensi del presente decreto e fermo
          restando  quanto  disposto  dagli  articoli  precedenti, la
          regione  riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in
          caso  di  un  solo  posto,  il  posto  stesso, al personale
          addetto  esclusivamente  e  in modo continuativo ai servizi
          sanitari   trasferiti  alle  unita'  sanitarie  locali  nel
          periodo  dal  30  giugno  al 28 dicembre 1978, il quale non
          abbia  usufruito  dei  benefici  previsti  dall'art. 67 per
          carenza  dei  requisiti  e  condizioni stabiliti al secondo
          comma dello stesso articolo.
            I  posti  riservati  non  conferiti  sono  attribuiti  ai
          candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.
            Le  regioni  per accertate esigenze assistenziali possono
          autorizzare  le  unita'  sanitarie  locali  a trattenere in
          servizio  il  predetto  personale fino all'espletamento dei
          relativi concorsi".

          Nota all'art. 1, comma terzo:
            - La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concerne "Posizione
          e  trattamento  dei  dipendenti  dello  Stato  e degli enti
          pubblici,   eletti   a   cariche   presso   enti   autonomi
          territoriali".
            -  La  legge  30 dicembre 1971, n. 1204, concerne "Tutela
          delle lavoratrici madri".

          Nota all'art. 1, comma quarto:
            Il  decreto  del  Ministro della sanita' 30 gennaio 1982,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 concerne la "Normativa
          concorsuale  del personale delle unita' sanitarie locali in
          applicazione  dell'art. 12 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761".

          Nota all'art. 1, comma settimo:
            Il  testo  dell'art.  68 del decreto del Presidente della
          Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' il seguente:
            "Art. 68. (Norme transitorie per l'accesso alla posizione
          funzionale  di  aiuto  corresponsabile  ospedaliero  o vice
          direttore   sanitario).  -  Nella  prima  applicazione  del
          presente   decreto,   i   posti  di  aiuto  corresponsabile
          ospedaliero   o   vice   direttore  sanitario  dei  servizi
          ospedalieri che risulteranno complessivamente vacanti nelle
          piante  organiche delle unita' sanitarie locali determinate
          ai  sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre
          1978,   n.   833,  sono  conferiti  dalla  regione,  previo
          concorso,  per  titoli  ed  esami,  agli  assistenti  della
          disciplina e agli ispettori sanitari, appartenenti al ruolo
          della  regione, che siano in possesso della idoneita' nella
          disciplina   o   abbiano,  nella  disciplina  stessa  e  in
          disciplina affine, una anzianita' complessiva di servizio a
          tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno
          sette anni.
            I  concorsi riservati previsti dal presente articolo sono
          espletati  con le procedure stabilite con il decreto di cui
          all'art. 12.
            Il   punteggio   per  la  valutazione  dei  titoli  sara'
          assegnato  per  due  terzi  ai  titoli di carriera e per un
          terzo  ai  titoli accademici, di studio, scientifici e alle
          pubblicazioni".