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LEGGE 8 marzo 1985, n. 72

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  14-3-1985

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
4. È abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17
aprile 1984, n. 79.
Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1 gennaio 1983, o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1 gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432".
All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985".