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LEGGE 17 febbraio 1985, n. 18

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1985 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli delle tre Forze armate e della Guardia di finanza richiamati o mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a il Cairo, addì 17 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è il seguente:
"Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e comunque non oltre il 31 dicembre 1984:
i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1 novembre 1980 si siano trovati nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età relativo al proprio grado; i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio se provvisti di incarico e sempre che non siano raggiunti prima della suddetta data del 31 dicembre 1984 dal limite di età per essi stabilito.
Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 1983".