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LEGGE 11 dicembre 1984, n. 839

Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1989)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
    a) le leggi costituzionali;
    b) le leggi ordinarie dello Stato;
    c) i decreti che hanno forza di legge;
    d)  gli  altri  decreti,  del  Presidente  della  Repubblica, del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e ministeriali, nonche' le
delibere  e  gli  altri  atti  di  Comitati  di  Ministri  che  siano
strettamente  necessari  per  l'applicazione  di atti aventi forza di
legge;
    e)  i  dispositivi  delle sentenze della Corte costituzionale che
dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi
forza di leggo;
    f)  gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni
internazionali,  ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non
necessitano  di  pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e
d).
  Le  leggi  costituzionali  assumono una numerazione autonoma e sono
pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
  La  pubblicazione  dei  decreti  emanati  a norma dello articolo 77
della  Costituzione  e non convertiti in legge reca l'annotazione del
comunicato  previsto  dallo  articolo 5, secondo e terzo comma, della
presente legge.
  Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
di   grazia  e  giustizia  e  con  i  vari  Ministri  competenti,  su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio
di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di
cui  alla  lettera  d)  del  primo  comma, da inserire nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti.
  Detti  elenchi  possono essere modificati o integrati con le stesse
modalita'.
  Per  i  decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti
deve  essere  fatta  menzione,  nella pubblicazione, degli estremi di
registrazione.
  Qualora  si  tratti  di  testi  voluminosi,  puo' pubblicarsi nella
Raccolta  ufficiale,  in  corrispondenza  del  numero di raccolta, un
avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
  I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma
vengono  pubblicati  annualmente in apposito fascicolo della Raccolta
ufficiale,  con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte
costituzionale.
  La  Raccolta  ufficiale  delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana  assume  la  denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana".