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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1984, n. 821

Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali.

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  • PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI
  • 1
  • 2
  • 3
  • PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI
  • 4
  • 5
  • 6
  • PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGI
  • 7
  • 8
  • 9
  • PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICI
  • 10
  • 11
  • 12
  • PROFILO PROFESSIONALE: FISICI
  • 13
  • 14
  • 15
  • PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGI
  • 16
  • 17
  • 18
  • PROFILO PROFESSIONALE:
    PERSONALE CON FUNZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE
  • 19
  • PERSONALE INFERMIERISTICO:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 20
  • 21
  • 22
  • PERSONALE TECNICO SANITARIO:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 23
  • 24
  • PERSONALE DI VIGILANZA E ISPEZIONE:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 25
  • 26
  • PERSONALE CON FUNZIONI DI RIABILITAZIONE:
    OPERATORE PROFESSIONALE DI I CATEGORIA
  • 27
  • 28
  • 29
  • RUOLO PROFESSIONALE

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI
  • 30
  • 31
  • 32
  • PROFILO PROFESSIONALE: INGEGNERI
  • 33
  • 34
  • PROFILO PROFESSIONALE: ARCHITETTI
  • 35
  • 36
  • PROFILO PROFESSIONALE: GEOLOGI
  • 37
  • 38
  • 39
  • RUOLO TECNICO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: ANALISTA
  • 40
  • 41
  • 42
  • PROFILO PROFESSIONALE: STATISTICO
  • 43
  • 44
  • 45
  • PROFILO PROFESSIONALE: SOCIOLOGO
  • 46
  • 47
  • 48
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI SOCIALI
  • 49
  • 50
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI TECNICI
  • 51
  • PROFILO PROFESSIONALE: OPERATORI TECNICI
  • 52
  • PROFILO PROFESSIONALE: AGENTI TECNICI
  • 53
  • RUOLO AMMINISTRATIVO

    Capo I
    PROFILO PROFESSIONALE: DIRETTORI AMMINISTRATIVI
  • 54
  • 55
  • 56
  • PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORI AMMINISTRATIVI
  • 57
  • 58
  • PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
  • 59
  • PROFILO PROFESSIONALE: COADIUTORI AMMINISTRATIVI
  • 60
  • PROFILO PROFESSIONALE: COMMESSO
  • 61
Testo in vigore dal:  25-12-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;
Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;
Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali;
Sentito il parere delle regioni;
Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Farmacista dirigente


Il farmacista dirigente svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonché attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli.
A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unità assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico.
Può avocare alla sua diretta responsabilità attività specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali.
È responsabile delle attività professionali direttamente espletate nonché delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci.
Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attività.
Le attività svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresì, una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attività farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attività di educazione sanitaria.