LEGGE 28 novembre 1984, n. 792

Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
Testo in vigore dal: 14-12-1984
al: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                             Definizione

  Agli  effetti  della presente legge e' mediatore di assicurazione e
riassicurazione,    denominato    anche    broker,    chi    esercita
professionalmente  attivita'  rivolta  a mettere in diretta relazione
con  imprese  di  assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia
vincolato  da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con
la  sua  collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella
determinazione  del  contenuto  dei relativi contratti e collaborando
eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.