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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. 581

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 1984, n. 775 (in G.U. 17/11/1984, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1984)
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Testo in vigore dal:  20-9-1984 al: 17-11-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di non interrompere la continuità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime.
2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il commissario, sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno adottate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, d'intesa con il Ministro del tesoro, è autorizzato a provvedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante apposita gestione finanziaria ed amministrativa, secondo le disposizioni dello stesso testo unico e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, a tutti gli adempimenti necessari:
a) alla prosecuzione dei lavori in corso alla data del 31 luglio 1984 relativi a progetti di opere già appaltate, ivi compresa la revisione prezzi e l'approvazione delle perizie di variante e suppletive occorrenti per evitare la interruzione dei lavori stessi, nonché alla realizzazione delle opere per le quali sia avvenuta entro la medesima data l'aggiudicazione almeno provvisoria nella gara di appalto;
b) alla completa realizzazione delle opere incluse nel programma ospedaliero approvato ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nei progetti finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e nel programma speciale per le aree territoriali di Gioia Tauro, di Napoli, della Sicilia e della Sardegna, approvato ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119;
c) alla concessione delle agevolazioni finanziarie in favore di iniziative industriali e di iniziative agricole riguardanti la forestazione, la zootecnia e l'agrumicoltura, per le quali la domanda di agevolazioni sia stata presentata entro il 31 luglio 1984 e di iniziative riguardanti la ricerca scientifica applicata inserite nei programmi già approvati alla medesima data; nonché alla definizione amministrativa delle agevolazioni finanziarie alle iniziative turistico-alberghiere, già concesse alla data suddetta, e all'attuazione del programma stralcio relativo agli itinerari turistico-culturali approvato dal CIPE anteriormente alla data medesima;
d) all'erogazione dei conferimenti finanziari agli enti collegati di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed all'Italtrade, deliberati dal CIPE entro il 31 luglio 1984, nonché all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, nei confronti degli enti predetti, previste dalla legislazione vigente;
e) all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
3. Per l'espletamento delle predette attività, il commissario mantiene in servizio, in deroga all'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno anche per le esigenze della segreteria di cui all'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dell'ufficio speciale previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.
4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.
5. Agli oneri finanziari per l'attuazione del presente decreto si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, nella misura fissata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651.