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LEGGE 13 agosto 1984, n. 477

Supplenze del personale docente delle Università.

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Testo in vigore dal:  5-9-1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso" di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: "per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università".